Ca' De' Stefani
88 Allegato unico del N. 832/377 di Repertorio STATUTO DELLA LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA DI CA’ DE’ STEFANI TITOLO 1° Costituzione scopo-denominazione-sede-durata della Società Art 1 - E’ costituita nel Comune di Ca’ de’ Stefani una Società Cooperativa Anonima colla denominazione di Latteria Sociale Cooperativa di Ca’ de’ Stefani con sede in detto Comune. Art 2 - Essa ha per scopo di promuovere la lavorazione del latte coi metodi perfezionati del latte proveniente dalle aziende dei propri soci e la vendita in comune dei relativi prodotti oppure la vendita in comune del latte quando si rendesse opportuno di affittare la latteria. Art 3 - La Società avrà la durata di 20 anni a decadere dall’undici Novembre 1900 salvo i casi di proroga o di scioglimento anticipato previsti dal presente statuto o dal vigente Codice di Commercio. Art 4 - Il Capitale Sociale è illimitato e viene raccolto nei metodi e sotto le condizioni determinati dal presente statuto. TITOLO II Patrimonio della Società Art 5 - Il patrimonio della società è costituito a) dalle azioni sottoscritte dai soci il cui valore è di lire Cento cadauna versarsi in rate che verranno stabilite dal Consiglio d’amministrazione. Esse saranno nominative; b) dalle tasse di ammissione di nuovi soci; c) dallo stabile e dipendenze che la Società potesse acquistare per l’esercizio della sua industria e degli attrezzi e macchine relative all’industria stessa e dal fondo di riserva; d) dai proventi eventuali. TITOLO III Soci Art 6 - Fanno parte della Società tutti quelli che hanno sottoscritto azioni all’atto della sua costituzione e quelli che saranno annessi secondo le norme del presente statuto e del vigente Codice di Commercio. Tutti i soci sono sottoposti agli obblighi portati dal presente statuto, dal regolamento e dalle deliberazioni regolarmente prese dalla maggioranza dei soci. Art 7 - Ogni socio deve acquistare almeno un azione per vacca che all’atto della sottoscrizione si obbliga di tenere nella propria azienda. Art 8 - Tutti i Soci si obbligano in via assoluta di portare e consegnare alla Latteria Sociale il latte prodotto nelle rispettive aziende eccettuata la poca parte destinata al consumo della famiglia ed allevamento dei vitelli per la rimmonta delle stalle. Quando il numero minimo delle vacche che ogni Socio s’impegna di mantenere all’atto di ammissione aumenti del quinto, il Consiglio d’amministrazione potrà rifiutare la maggior quantità di latte prodotto. Nel caso di accettazione il socio sarà obbligato ad acquistare una nuova azione per ogni vacca aumentata, salvo che vi osti il disposto dell’art. 224 del codice di Commercio. Art 9 - Può uscire dalla Società quel soci a cui per motivi riconosciuti giusti dal Consiglio d’amministrazione, venisse a mancare in modo permanente la produzione del latte. Art 10 - Il socio che tiene in semplice affitto la rispettiva azienda può far subentrare il proprio locatore nei suoi rapporti colla Società. Alla fine della locazione in corso può ritirarsi dalla Società semprechè non abbia rinnovata l’affittanza del medesimo podere oppure non ne abbia assunta un altra nel raggio di chilometri sette dal Caseificio. Art 11 - Il socio proprietario che vendesse affittasse o cedesse ad altri la propri azienda potrà ritirarsi dalla società obbligandosi di mettere in proprio luogo e stato eni rapporti colla Società obbligandosi l’acquirente, il fittabile o il cessionario. Art 12 - Nei casi di recesso della Società è fatto obbligo al socio di dare avviso scritto al Consiglio di amministrazione almeno un anno prima dalla cessazione dell’affitto.
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