Ca' De' Stefani
89 120 | 1900 - 2020 La quota di interessenza da restituirsi al Socio darà determinata da tre arbitri l’uno scelto dalla Società e l’altro dal Socio, ed il terso dal pretore del mandamento, ma persone estranea alla Società. Art 13 - Nel caso di cessione delle azioni indicate dall’art. 11 la Società si riserva il diritto di prelazione restituendo al Socio la quota d’interessenza determinata nei modi indicati dall’ultimo capoverso dell’art precedente. Art14-LedomandediammissioneallaSocietàperpartedeinuovisocidovrannoesserefattealConsigliod’amministrazione per scritto; la firma del richiedente vale accettazione degli obblighi derivanti dallo statuto dai regolamenti e dalle deliberazioni. Il nuovo Socio oltre agli obblighi portati dall’art. 7 e 8 dovrà pagare una tassa di ingresso determinata ogni anno dall’amministrazione tenuto conto della riserva e dell’ammortamento del Capitale. La tassa di ammissione sarà devoluta al fondo di riserva e non potrà mai essere restituita al Socio. Art 15 - Il Consiglio d’amministrazione può escludere dalla Società il Socio che avesse costretta la Società ad atti giudiziari e per ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni assunte, che si fosse reso colpevole di frode, o che in qualsiasi modo avesse recato pregiudizio all’interesse sociale che venisse colpito da interdizione, inabilità, fallimento o che avesse interessi contrari alla Società. Al Socio escluso si restituirà la sua quota di interessenza determinata come sopra, depurata da quanto il Socio dovesse alla Società. L’esclusione vincola il socio dall’obbligo della consegna del latte colla fine dell’esercizio in corso. Art 16 - Ciascun socio e comproprietario degli enti stabili e mobili della Società per una quota proporzionale al capitale iniziale conferito e sottoscritto. TITOLO 4 Amministrazione della Società Art 17 - Al regolare esercizio della Società provvede a) colle assemblee generali dei Soci; b) con un consiglio d’amministrazione; c) coi sindaci; d) con quel personale che si riterrà necessario. TITOLO 5 Assemblea generale dei Soci Art 18 - L’assemblea generale dei soci si compone di tutti i soci. Spetta all’assemblea a) nominare il Consiglio d’amministrazione; b) discuttere ed approvare i bilanci preventivi e consuntivi; c) ammettere nuovi soci; d) pronunziare la proroga o lo scioglimento della Società; e) modificare lo statuto ed il regolamento; f) deliberare la lavorazione del latte e l’assetto della latteria; g) nominare il direttore tecnico o casaro e fissare il numero del personale di sussidio; h) deliberare sugli affari accedenti l’ordinaria amministrazione. Art 19 - L’assemblea si raduna ordinariamente una volta all’anno nel mese di dicembre per la discussione ed approvazione dei conti dell’esercizio chiusosi all’11 Novembre dell’anno stesso e per la nomina delle cariche Sociali. Si raduna straordinariamente ogniqualvolta il Consiglio di amministrazione lo giudichi necessario, o dietro domanda scritta di quattro soci con indicazione degli oggetti da trattarsi. Art 20 - L’assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto, da lui firmato da recapitarsi ad ogni socio almeno quattro giorni prima dell’adunanza. In caso di convocazione d’urgenza basterà che l’invito sia diramato il giorno prima dell’adunanza. La lettera d’invito indicherà gli oggetti da trattarsi e non si potrà deliberare su quelli non indicati. Art 21 - Le deliberazioni dell’assemblea sono valide in prima convocazione quando intervengono almeno 2/3 dei soci. Non raggiungendosi tale numero si procede ad una seconda convocazione la quale sarà legale qualunque sia il numero dei soci presenti. Fra la prima e la seconda convocazione dovranno decadere almeno quattro giorni salvi i casi d’urgenza per i quali basterà l’intervallo di un giorno.
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