Ca' De' Stefani

91 120 | 1900 - 2020 TITOLO 8 Personale Art 34 - Il personale della latteria dipende direttamente dal presidente o dal suo delegato. Esso deve ottemperare a tutte le prescrizioni che vengono date dal Consiglio per il regolare andamento del servizio, nonché a tutte le norme stabilite dal regolamento Sociale. TITOLO 9 Esercizio – conti – bilanci Art 35 - L’esercizio Sociale so chiude al mezzogiorno dell’undici Novembre di ciascun anno. Il Consiglio d’amministrazione entro venti giorni da tale epoca dovrà presentare ai Sindaci il Bilancio coi documenti giustificativi. Art 36 - Per la formazione del Bilancio alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio d’amministrazione provvederà alla compilazione dell’inventario delle attività e passività dell’azienda sociale. Art 37 - Tra le spese annuali oltre quelle di ordinaria amministrazione computargli gli intercorsi sui mutui o conti correnti che si contrassero, nonchè una quota d’ammortizzo o di assunzione dovuta sui mutui o conti correnti quanto del capitale Sociale versato. Art 38 - Dopo che il Bilancio sarà stato approvato dall’assemblea generale il Consiglio provvederà al riparto fra i Soci delle somme loro dovute colle norme seguenti. A ciascun socio verrà pagato tutto il latte consegnato nell’annata in ragione di L. 900 al quintale. La somma che sopravenga a questo pagamento si considererà come utile dell’esercizio e verrà ripartita per 75/100 ai Soci in proporzione del latte consegnato e per 25/100 al fondo di riserva. Art 39 - Nel corso dell’anno saranno pagati ai Soci degli acconti mensili proporzionali alla quantità di latte consegnata e sulla base di L. 9,00 al quintale. Art 40 - Con le norme da stabilirsi per regolamento il Consiglio d’amministrazione potrà adattare provvedimenti, per anticipazioni straordinarie ai soci. TITOLO 10 Proroga, Funzione e scioglimento della Società Art 41 - La Società cesserà allo spirare dei Venti anni per i quali venne fissata la sua durata, a meno che ne venisse la sua durata, a meno che ne venisse stabilita la proroga dell’assemblea generale che si terrà ad un anno prima del compiersi del ventennio. La proroga dovrà essere deliberata da almeno tre quarti dei Soci. I Soci dissenzienti dalla proroga avranno diritto di uscire dalla Società, ricevendo in denaro, la lo quota d’interessenza valutata da due arbitri come dall’art 12. Art 42 - La Società può cessare anche prima del termine stabilito quando dalle risultanze di due bilanci annuali consecutivi emerga che lavora in perdita, conteggiando il latte al prezzo di L 9,00 al quintale senza utile. Sarà necessario che lo scioglimento sia deliberato da almeno ¾ dei Soci. Art 43 - Stabilito lo scioglimento si procederà alla liquidazione del capitale Sociale nei modi che verranno stabiliti dall’assemblea dei Soci. Art 44 - La Società potrà anche fondersi con altra Società sempre colla deliberazione e coll’intervento di cui all’art. 41. TITOLO 11 Disposizioni transitorie Art 45 - I Soci che hanno vincolato il latte con terzi per tutta l’annata colonica 1901 dovranno incominciare la consegna della loro partita colla latteria coll’11 Novembre 1901.

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